Gentili Ospiti,
Per regolamento la tassa di soggiorno va aggiunta a tutte le ricevute/fatture ed è esente Iva.
A questo link trovate l’informativa per gli Ospiti >
https://www.comune.modena.it/servizi/tributi-e-finanze/tributi-comunali/imposta-di-soggiorno
A questo link trovate la documentazione in varie lingue:
L’imposta di soggiorno è istituita nel Comune di Modena con deliberazione n. 31 del 11.06.2012, è stata applicata a partire dal 1° luglio 2012 e sospesa dal 1° ottobre 2012 per poi riapplicarsi dal 1° luglio 2013 secondo la disciplina così come integrata dalla deliberazione n. 54 del 27.09.2012, ora ulteriormente aggiornata con deliberazione n. 22 del 13.03.2014 che a partire dal 1° aprile 2014 ridefinisce i termini di applicazione del tributo.
Restano ferme le modalità di pagamento e gli adempimenti dei Gestori a suo tempo previsti.
Soggetti d’imposta
Le persone non residenti nel Comune di Modena, che pernottano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale, devono pagare l’imposta dal 1° aprile 2014 fino ad un massimo di 10 (dieci) soggiorni per notte nell’anno: periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, per struttura ricettiva. Si ricorda che il precedente termine di 15 (quindici) soggiorni per notte è valido fino al 31 marzo 2014.
Non sono tenuti al pagamento i soggetti previsti previsti dall’art. 7 del regolamento, qui riportato.
Soggetti esenti dal pagamento dell’imposta
L’articolo 7 del regolamento comunale stabilisce i soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno in particolare:
a) i minori fino al compimento del 12° anno di età compreso
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente
c) i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto e portatori di handicap non autosufficienti; degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente
d) i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative
e) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza
f) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali
g) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all’Università e all’Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso
h) i dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva, i tirocinanti e stagisti provenienti da scuole alberghiere, che soggiornano per motivi di lavoro e di formazione-lavoro (nuova esenzione dal 1° aprile)
OBBLIGHI DEL GESTORE:
1) INFORMA il cliente sull’applicazione dell’imposta;
2) ATTESTA l’avvenuto pagamento dell’imposta all’ospite;
3) PRESENTA UNA DICHIARAZIONE trimestrale sulla gestione avente natura contabile alla Federazione
4) CORRISPONDE trimestralmente alla FCC quanto incassato dal soggetto passivo a titolo d’imposta, mezzo bonifico bancario ovvero al Servizio di Tesoreria dell’Ente ovvero con ulteriori modalità di versamento che potranno essere concordate con l’Amministrazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Alla violazione delle disposizioni applicative dell’imposta di soggiorno consegue l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie di cui al D.Lgs. n. 471/1997 D.Lgs. n. 472/1997, D.Lgs. n. 473/1997.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, al soggetto passivo viene applicata la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, così come prevista ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 s.m.i., nonché la disciplina di cui al D.Lgs. n. 472/1997.